
Proroga versamenti II acconto e trasmissione dichiarazioni redditi 2020
Come anticipato nel comunicato stampa MEF del 27 novembre 2020 e approvato nel decreto “Ristori Quater”, il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dagli operatori economici verrà prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.
Inoltre , sempre per i versamenti degli acconti redditi e Irap previsti il 30 novembre, è prevista la proroga al 30 aprile 2021 anche per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.
Analoga proroga al 30 aprile 2021 sarà prevista, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti non interessati dagli ISA che operano nei settori economici individuati nei due allegati al decreto-legge “Ristori bis” e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021.
Per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dall’articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall’articolo 6 del decreto-legge “Ristori bis”.
Il decreto legge approvato proroga anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, fissato ora al 10 dicembre, fornendo dieci giorni in più ai contribuenti e agli intermediari per espletare le trasmissioni dei redditi insieme al 770 già prorogato al 10 dicembre 2020.
Proroga Pubblicazione delibere comunali aliquote IMU/2020
Il decreto legge 125/2020 , pubblicato in gazzetta il 25 novembre, modifica l’articolo 1, commi 4-quinquies – 4-septies (Differimento di termini in materia di IMU) prorogando al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. E’ altresì prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale.
Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020.
L’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.
Tale differimento comporta per i contribuenti il versamento del saldo con le aliquote deliberate nel 2020 (o con quelle precedenti in assenza di delibera 2020). A seguire, per gli immobili situati nei comuni che delibereranno nuove aliquote entro il 31 dicembre 2020, sarà necessario eseguire un conguaglio che, se positivo, comporterà il versamento dell’imposta entro il 28 febbraio 2021.


